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Accesso civico

Decreto Legislativo 33/2013, art. 5, e s.m.i. del Decreto Legislativo 97/2016

L'accesso civico, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo;
Con il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 si introduce l'istituto dell'accesso civico contemplato dall'articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".

Si precisa che l'accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241/1990, definito accesso documentale, permane ed è ulteriore rispetto alle tipologie di accesso sopra descritte e presuppone la dimostrazione di un interesse diretto e giuridicamente rilevane collegato alla documentazione richiesta.


Delibera n.29 del 31.01.2023 - Approvazione del Regolamento aziendale in materia di accesso agli atti documentali amministrativi e sanitari, civico semplice e generalizzato

Regolamento in materia di accesso agli atti amministrativi e sanitari e accesso civico

Istanza di accesso civico semplice ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs 33/2013

Istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.lgs 33/2013

Registro accessi
Il registro contiene l’elenco delle richieste di accesso presentate all’AREUS e riporta l’oggetto e la data dell’istanza e il relativo esito con la data della decisione.
L’elenco delle richieste viene aggiornato semestralmente, come indicato nell’Allegato 1 delle Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309/2016.
Registro Accessi
NB: NON SONO PERVENUTE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO ex art.5 D.lgs. 33/2013.

Aggiornato al 23/06/2023

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