Richiesta o rinnovo accreditamento Enti formativi e corsi DAE/BLSD

Regolamento e tutti gli allegati funzionali

Attraverso i link sotto riportati è possibile visualizzare e scaricare il Regolamento e tutti gli allegati funzionali alla richiesta di:
– nuovo accreditamento di un ente formatore o rinnovo di un accreditamento preesistente,
– accreditamento dei corsi di formazione all’uso del DAE/Corsi di retraining,
– accreditamento dei corsi di formazione per istruttori BLSD,
– trasmissione degli elenchi degli operatori formati all’uso del DAE (corso principale o retraining),
– trasmissione degli elenchi degli istruttori BLSD.

Regolamento per l’Accreditamento

Allegato A – Richiesta di Accreditamento Ente Formativo
Allegato B – Nominativi che hanno superato il corso di formazione DAE o il corso per Istruttore DAE
Allegato C – Elenco degli Istruttori Certificati dell’Ente Formatore
Allegato D – Modulo di consenso e autorizzazione al trattamento dei dati personali
Allegato E – Nominativi che hanno superato il corso di retraining per l’uso del DAE

Per futura referenza, si riportano nel seguito le richieste di chiarimenti finora pervenute e i relativi chiarimenti:

F.A.Q.

Quesito 1 – In riferimento all’art 4. “L’accreditamento ha validità cinque anni e può essere rinnovato previa istanza da presentare via PEC o attraverso ulteriori modalità informatizzate che saranno prossimamente rese disponibili e dettagliate nel sito istituzionale dell’AREUS, al Servizio competente dell’AREUS.”, i centri a cui scade l’accreditamento, quale documentazione devono inviare? Devono inoltrare istanza ex novo compilando allegato A e D come se fosse un nuovo accreditamento?

Risposta: Sì, la documentazione da produrre in occasione della richiesta di rinnovo dell’accreditamento di un Ente/soggetto formatore è la stessa necessaria alla richiesta di primo accreditamento.

Quesito 2– in riferimento all’art. 10 “L’AREUS, entro trenta (30) giorni consecutivi dal ricevimento dell’elenco di cui all’allegato B) da parte del soggetto/ente accreditato o riconosciuto, provvede a riconoscere il conseguimento del corso e ad alimentare il Registro regionale operatori DAE.”

a) Sul sito sardegnasalute.it, il link al registro degli operatori DAE non è cliccabile e non riesco a vedere se le persone formate finora sono autorizzate o meno all’uso del DAE. C’è un altro link disponibile?

Risposta: L’informazione richiesta sarà resa disponibile non appena sarà completata la migrazione sul sito istituzionale dell’AREUS dei dati preesistenti (indicativamente entro il mese di Maggio 2023) e al momento effettivamente non visibili all’utenza.

b) Dobbiamo noi, centri di formazione, rilasciare un attestato di autorizzazione regionale oltre al certificato di completamento del corso rilasciato dalla nostra società scientifica di appartenenza?

Risposta: Non è richiesto alcun rilascio di attestato di autorizzazione dell’ente, considerato che quest’ultimo e il relativo corso devono essere stati precedentemente già accreditati da AREUS.

Quesito 3 – In riferimento all’art. 10 “Gli Enti di formazione che nei due anni precedenti la data di approvazione del presente documento, abbiano erogato corsi di abilitazione finalizzati all’ottenimento dell’autorizzazione all’uso DAE in ambito extra ospedaliero, devono inviare all’AREUS il programma dettagliato del corso sostenuto, i nominativi degli istruttori e un certificato comprovante la loro qualifica e l’attività svolta quali istruttori BLSD, la metodologia seguita e l’elenco dei partecipanti. Il riconoscimento e di conseguenza l’abilitazione, sono decisi esclusivamente dall’AREUS.”
Si intende che i centri già accreditati devono mandare nuovamente tutta la modulistica inviata negli ultimi due anni? Oppure ci si sta riferendo ai centri che non avevano l’accreditamento?

Risposta: Un corso già accreditato non deve essere riaccreditato, ma la pianificazione di una nuova edizione di un corso già accreditato deve comunque essere comunicata. Il referente dell’ente organizzatore dovrà in tal caso:
• dichiarare che nulla è cambiato rispetto al corso già accreditato,
• allegare copia della precedente approvazione.
Viceversa, andrà comunicato qualsiasi aspetto del corso già accreditato che dovesse variare rispetto alle edizioni precedentemente concluse e, se del caso, tali variazioni saranno oggetto di valutazione nel merito (es, a titolo esplicativo non esaustivo: numero dei discenti, elenco degli istruttori e relative qualifiche).

Quesito 4 – In riferimento all’art.9 “a) trasmettere i dati relativi ai corsi che intende attivare sul territorio regionale alla struttura competente in capo ad AREUS, almeno trenta (30) giorni consecutivi prima della data di inizio prevista per i corsi medesimi; nel caso in cui i dati relativi ai corsi non risultassero coerenti con quanto disposto dal presente Regolamento, la struttura competente di AREUS comunicherà al richiedente le modifiche da apportare e la necessità di re-inoltro degli stessi. In tal caso, il termine minimo di trenta (30) giorni per la data di inizio dei corsi, dovrà decorrere dalla data del nuovo invio dei dati alla struttura competente di AREUS.” Trenta giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del corso sono davvero tanti, a volte abbiamo necessità di programmazione a più breve termine. Come mai servono tempi così lunghi per la comunicazione?

Risposta: la tempistica si riferisce naturalmente all’attivazione ex-novo di un Corso, non già precedentemente accreditato da Regione Sardegna o da AREUS, che richiede pertanto una istruttoria comprensibilmente più puntuale e attenta, con riguardo alla forma e alla sostanza del medesimo, eventualmente anche un sopralluogo presso la sede del Corso. Un conto quindi è la comunicazione relativa all’attivazione di un nuovo Corso, altro discorso è la segnalazione relativa all’attivazione di una o più edizioni del medesimo Corso già approvato. In questa seconda ipotesi, la comunicazione della data di una nuova edizione può anche essere trasmessa con un anticipo non inferiore a 15 giorni.

Quesito 5 – Art.11 validità e durata dell’autorizzazione all’uso del DAE: “L’autorizzazione all’utilizzo del DAE ha validità su tutto il territorio nazionale. Fermo restando l’obbligo di pianificare un’attività di retraining ogni due anni, l’autorizzazione all’uso del DAE rilasciata a personale non sanitario, intesa come atto che legittima il soggetto ad impiegare il defibrillatore ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n.120, ha durata illimitata. In caso di mancato svolgimento dei corsi di retraining, AREUS provvederà a sospendere automaticamente l’abilitazione all’utilizzo dei DAE dandone evidenza nell’apposita sezione del sito senza che venga emessa ulteriore comunicazione all’interessato.”
Sinceramente non si comprende l’azione di sospensione dell’autorizzazione dell’abilitazione all’utilizzo dei DAE, quando poi nello stesso articolo è specificato che la Legge 120/2001 ne legittima l’uso a tempo illimitato. Inoltre, l’Art. 3 della Legge 116/2021 in caso di sospetto arresto cardiaco autorizza, in assenza di personale sanitario o non sanitario addestrato, l’utilizzo dei DAE anche a soggetti che non hanno conseguito una specifica formazione.

Risposta: Si concorda con quanto rilevato nel quesito, evidenziando che quanto affermato dall’Art.11 conferma comunque tale indicazione: finché un operatore non sanitario formato è in regola dal punto di vista della validità dei corsi BLSD o P-BLSD effettuati o del retraining, questi risulta legittimato all’uso del DAE in veste di “operatore non sanitario formato”. Nel momento in cui tale formazione non è “in regola”, la normativa vigente lo legittima comunque all’uso del DAE, ma nella diversa e nuova veste di “operatore laico”.

Quesito 6 – Artt.8 e 12 del Regolamento, costo del corso e composizione aule: “Il costo del corso per partecipante è di € 50,00 +iva.” e Art. 12 – (Retraining): “…Il costo del corso di retraining per partecipante è pari a € 30,00 + IVA.”
Si fa presente che il Garante della Concorrenza è intervenuto più volte sulla fissazione del prezzo imposto nei corsi BLSD sia per la Regione Piemonte, che per la Toscana e in ultimo per la Sicilia (AS1387 – Bollettino del 5 giugno 2017) dove a pag. 22 nel punto 20 si legge: “L’imposizione in capo ai soggetti accreditati dell’obbligo di applicare un prezzo fisso per l’offerta dei corsi di formazione, eliminando la possibilità di usare la leva del prezzo nell’offerta del servizio di formazione per l’utilizzo dei DAE, determina una palese violazione della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza. Sulla restrittività dei prezzi fissi, l’Autorità si è espressa in numerose occasioni evidenziando come le normative che impediscono agli operatori economici di utilizzare la leva del prezzo quale strumento per differenziare la propria presenza sul mercato abbiano effetti negativi sulla concorrenza.” L’AGCM conclude con “La disciplina sopra richiamata, introducendo un’ingiustificata restrizione della concorrenza nel mercato dei servizi in questione, si ritiene inoltre possa violare i principi di cui al TFUE in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi, nonché le disposizioni di cui all’articolo 10, par. 1 e 2, e all’articolo 15 della Direttiva Servizi.”

Risposta: Rilevando che le indicazioni riportate negli Artt. 8 e 12 del vigente Regolamento sono in vigore già dal 2018 come parte integrante del precedente Regolamento adottato dalla Regione Sardegna e non risulta però che siano stati finora posti rilievi in tal senso o che nessuna modifica sia intervenuta da parte della Regione Sardegna, si segnala che sul tema sono stati doverosamente coinvolti il Servizio Affari Generali e Legali dell’AREUS oltre che la stessa Regione, per un parere a riguardo.

Aggiornamento: si riporta nel seguito il riscontro trasmesso in merito al Quesito 6 dal Servizio Affari Generali e Legali dell’AREUS:
“i prezzi indicati nel regolamento sono quelli già indicati dalla Regione nella D.G.R. 18/8 DEL 12/04/2018, di approvazione del regolamento di pari oggetto, che li aveva determinati a seguito dell’attribuzione a quest’ultima con decreto ministeriale, del compito di disciplinare l’erogazione dei corsi di che trattasi.
Attribuita in seguito con D.G.R. N.47/21 del 25 settembre 2018 tale competenza all’AREUS, quest’ultima ha mantenuto gli stessi importi stabiliti per la partecipazione ai corsi, che debbono essere intesi come tetto massimo, non derogabile, al fine di evitare speculazioni, ma che possono essere stabiliti, dai vari enti accreditati all’erogazione della formazione, anche in misura inferiore, garantendo conseguentemente le condizioni di concorrenzialità tra questi ultimi, non eliminando quindi la possibilità di utilizzare la leva del prezzo nell’offerta del servizio di formazione.”

_______Ultimo aggiornamento contenuti: 14/08/2023_______

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