Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.
Il Collegio Sindacale:
- verifica l’amministrazione dell’Azienda sotto il profilo economico;
- vigila sull’osservanza della legge;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
- riferisce, almeno trimestralmente alla Regione e comunque ogni qualvolta essa lo richieda, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità;
- trasmette periodicamente e, comunque, con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull’andamento dell’attività dell’Azienda al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l’Azienda stessa.
I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.
La durata, composizione, designazione e requisiti dei componenti del Collegio Sindacale sono disciplinati dall’art. 14 della L.R. n. 24/2020 che prevede:
Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.
I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso Il Ministero di grazia e giustizia, oppure tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei Collegi Sindacali.
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