L’accesso civico, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo;
Con il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni “pubblici” in quanto oggetto “di pubblicazione obbligatoria”.
Si precisa che l’accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241/1990, definito accesso documentale, permane ed è ulteriore rispetto alle tipologie di accesso sopra descritte e presuppone la dimostrazione di un interesse diretto e giuridicamente rilevane collegato alla documentazione richiesta.
Regolamento in materia di accesso agli atti amministrativi e sanitari e accesso civico
Istanza di accesso civico semplice ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.lgs 33/2013
Istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.lgs 33/2013
Registro accessi
Il registro contiene l’elenco delle richieste di accesso presentate all’AREUS e riporta l’oggetto e la data dell’istanza e il relativo esito con la data della decisione.
L’elenco delle richieste viene aggiornato semestralmente, come indicato nell’Allegato 1 delle Linee Guida ANAC – Delibera n. 1309/2016.
Registro Accessi
Ultima modifica
11 Ottobre, 2024