Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.

Il Collegio Sindacale:

  • verifica l’amministrazione dell’Azienda sotto il profilo economico;
  • vigila sull’osservanza della legge;
  • accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
  • riferisce, almeno trimestralmente alla Regione e comunque ogni qualvolta essa lo richieda, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità;
  • trasmette periodicamente e, comunque, con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull’andamento dell’attività dell’Azienda al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l’Azienda stessa.

I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

La durata, composizione, designazione e requisiti dei componenti del Collegio Sindacale sono disciplinati dall’art. 14 della L.R. n. 24/2020 che prevede:

Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.

I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso Il Ministero di grazia e giustizia, oppure tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei Collegi Sindacali.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica