Disposizioni generali

Si ricorda che il Garante per la protezione dei dati personali con le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014), raccomanda di:
«Al fine di evitare di perdere il controllo sui dati personali pubblicati online in attuazione degli obblighi di trasparenza e di ridurre i rischi di loro usi indebiti… si informa il pubblico che i dati personali pubblicati sono “riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali”».

I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonchè i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2013, in attuazione dell’articolo 29 comma 4 della legge 9 agosto 2013, numero 98, disciplina le modalità di pubblicazione dello scadenzario nel sito istituzionale delle amministrazioni competenti e le modalità di comunicazione dello stesso scadenzario al Dipartimento della funzione pubblica.

A fini informativi si segnala che l’articolo 29 comma 1 della legge 9 agosto 2013, numero 98, stabilisce che “gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, numero 300, fissano la data di decorrenza dell’efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell’azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell’Unione europea.”

La stessa legge 98 del 2013 intende per obbligo amministrativo “qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione” (articolo 29 comma 2).